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1. Brevetto Europeo Unitario

Nella sezione dedicata al brevetto europeo c.d. “classico” abbiamo evidenziato che con tale strumento non viene rilasciato un brevetto unico contestualmente valido in tutti Paesi aderenti alla Convenzione sul brevetto Europeo, ma bensì, dopo una prima fase di esame della domanda svolto dall’Ufficio Europeo dei Brevetti, il titolare dovrà convalidare detta domanda nei Paesi di Suo effettivo interesse, proseguendo l’iter di brevettazione innanzi ai singoli Uffici dei vari Paesi che egli ha designato.

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Di converso, il brevetto europeo unitario consentirà di ottenere la protezione brevettuale in 25 Stati membri dell’UE presentando un’unica richiesta all’Ufficio Europeo dei Brevetti. Le regole procedurali seguono le prescrizione di cui alla Convenzione sul brevetto europeo (EPC). Tuttavia, l’iter si concluderà con la concessione di un brevetto che, se richiesto dal Titolare, potrà avere effetto unitario in tutti i 25 Stati membri, ottenendo così un unico brevetto che fornisce una protezione brevettuale uniforme nei 25 Stati membri dell’UE, tanto senza alcuna attività di conversione da effettuare innanzi ai singoli Uffici brevetti dei vari Stati membri.

In sintesi, il brevetto unitario consente di ridurre la complessità e abbassare i costi. Difatti, i brevetti europei c.d. “classici” devono essere convalidati e mantenuti individualmente in ciascun paese in cui entrano in vigore. Questo può essere un processo complesso e potenzialmente molto costoso: i requisiti di convalida differiscono tra i paesi e possono portare a costi diretti e indiretti elevati, inclusi costi di traduzione, spese di convalida (ovvero spese dovute in alcuni Stati membri per la pubblicazione delle traduzioni) e costi di rappresentanza associati, come le spese legali addebitate per l’amministrazione del brevetto (ovvero il pagamento delle tasse nazionali di rinnovo). 

I brevetti unitari elimineranno la necessità di procedure nazionali di convalida complesse e costose.

2. Procedura di Brevettazione

L’iter per la concessione del brevetto unitario segue le regole procedurali dettate dalla Convenzione sul brevetto europeo. Tuttavia, prima che un brevetto unitario possa essere registrato dall’EPO, il richiedente deve preventivamente ottenere un brevetto europeo in ossequio alle previsioni ad oggi dettata dalla Convenzione sul brevetto europeo in materia di brevetti europei c.d. classici.

Una volta concesso un brevetto europeo, il titolare deve presentare una “richiesta di effetto unitario” presso l’UEB per ottenere un brevetto unitario. La domanda deve essere presentata entro e non oltre un mese dalla data di pubblicazione della menzione della concessione nel Bollettino Europeo dei Brevetti.

Per poter essere registrato come Brevetto Unitario, il brevetto europeo deve essere stato concesso con la stessa serie di rivendicazioni nei confronti di tutti i 25 Stati membri partecipanti.

3. Vantaggi economici

Tra gli altri vantaggi connessi al brevetto europeo unitario, particolare rilievo assume quello relativo alle tasse da pagare. Nella tabella che segue proponiamo un confronto tra le tasse da pagare per un brevetto unitario ed un brevetto europeo c.d. classico convalidato nei 25 Paesi corrispondenti a quelli aderenti al brevetto unitario:

Anno

Brevetto Unitario (EUR)

25 stati membri (EUR)*

2

35

220

3

105

1 452

4

145

1 857

5

315

2 506

6

475

3 250

7

630

3 861

8

815

4 615

9

990

5 554

10

1 175

6 463

11

1 460

7 526

12

1 775

8 655

13

2 105

9 854

14

2 455

11 028

15

2 830

12 189

16

3 240

13 569

17

3 640

14 912

18

4 055

16 166

19

4 455

17 729

20

4 855

19 227

Totale

35 555

160 633

 

 

 

* In base alle tasse di rinnovo nazionali al 1° gennaio 2020.

L’avvio del nuovo sistema è attualmente previsto per la seconda metà del 2022.

Il sistema del Brevetto Unitario è indissolubilmente legato alla creazione del Tribunale Unificato dei Brevetti, che avrà giurisdizione sui Brevetti Unitari e sui brevetti europei “classici”.

Il 20 gennaio 2013 sono entrati in vigore i regolamenti comunitari che istituiscono il sistema del brevetto unitario (n. 1257/2012 e n. 1260/2012), ma si applicheranno solo a partire dalla data di entrata in vigore dell’Accordo UPC.

Un brevetto unitario può essere richiesto per qualsiasi brevetto europeo concesso a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo UPC. Per lo stato di avanzamento della ratifica, consultare il sito web del Consiglio dell’UE .

Dunque, la procedura sul brevetto unitario rientra a pieno titolo in quel percorso di “armonizzazione” delle varie procedure e/o legislazioni nazionali finalizzata a garantire la più ampia ed efficace tutela della proprietà industriale in favore delle aziende unitarie.

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