Il brevetto europeo consente con il deposito di una sola domanda e, quindi, con l’istaurazione di un’unica procedura, di ottenere la relativa privativa in tutti gli stati aderenti alla Convenzione Europea sul brevetto europeo. E’ bene, però, chiarire che, al termine della procedura, non viene rilasciato un brevetto unico valido in tutti i Paesi aderenti alla suddetta Convenzione, ma un insieme di brevetti nazionali validi esclusivamente nei singoli Paesi che il titolare della domanda ha poi specificamente designato.
Dunque, con il brevetto europeo possono essere tutelate le invenzioni in ogni campo tecnologico e, pertanto, sia i prodotti che i procedimenti, purchè abbiano i requisiti di brevettabilità, ossia, la novità, l’attività inventiva, l’industrialità e liceità (per un approfondimenti si consulti l’apposita sezione).