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1. Brevetto Europeo

Il brevetto europeo consente con il deposito di una sola domanda e, quindi, con l’istaurazione di un’unica procedura, di ottenere la relativa privativa in tutti gli stati aderenti alla Convenzione Europea sul brevetto europeo. E’ bene, però, chiarire che, al termine della procedura, non viene rilasciato un brevetto unico valido in tutti i Paesi aderenti alla suddetta Convenzione, ma un insieme di brevetti nazionali validi esclusivamente nei singoli Paesi che il titolare della domanda ha poi specificamente designato. 

Dunque, con il brevetto europeo possono essere tutelate le invenzioni in ogni campo tecnologico e, pertanto, sia i prodotti che i procedimenti, purchè abbiano i requisiti di brevettabilità, ossia, la novità, l’attività inventiva, l’industrialità e liceità (per un approfondimenti si consulti l’apposita sezione).

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Anche in tema di brevetto europeo, prima del deposito della relativa domanda è vivamente consigliato di eseguire una ricerca di anteriorità tesa a verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti di brevettabilità.

L’art. 52 della Convenzione sul brevetto europeo stabilisce che non sono considerate invenzioni:

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

b) le creazioni estetiche;

c) i piani, principi e metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali, come pure i programmi informatici;

d) le presentazioni di informazioni.

Inoltre, l’art. 53 della Convenzione sul brevetto europeo stabilisce che non vengono concessi brevetti europei per:

a) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all’ordine pubblico o al buon costume; tale contrarietà non può essere dedotta dal solo fatto che lo sfruttamento è vietato da una disposizione legale o amministrativa in tutti gli Stati contraenti o in parte di essi;

b) le varietà vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento di vegetali o di animali. Tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

c) i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Tale disposizione non si applica ai prodotti, in particolare sostanze o miscele di sostanze, destinati all’utilizzazione in uno di questi metodi.

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2. Procedura di Brevettazione

Per ottenere il brevetto europeo è necessario depositare una apposita domanda redatta in forma scritta.

Tale domanda può essere depositata presso:

a) l’Ufficio europeo dei brevetti;

b) L’ufficio brevetti di ciascuno degli Stati aderenti alla Convenzione sul brevetto europeo;

c) per via telematica.

 

Le lingue ufficiali dell’Ufficio Europeo dei Brevetti sono: il tedesco, l’inglese ed il francese.

La domanda di brevetto può avere ad oggetto una sola invenzione, ovvero, più invenzioni solo se tra le invenzioni esiste un legame tale che costituiscono un solo concetto inventivo generale.

 

La domanda di brevetto deve indicare:

a) una istanza per la concessione di un brevetto europeo;

b) il titolo dell’invenzione, che deve dare una chiara e concisa designazione tecnica dell’invenzione e non deve contenere nessuna designazione di fantasia;

c) il nome, l’indirizzo, la cittadinanza, lo Stato del domicilio e della sede del richiedente. Per le persone fisiche il cognome deve precedere il nome. Le persone giuridiche e le società assimilate alle persone giuridiche a norma della legislazione che le disciplina devono essere nominate con la loro designazione ufficiale. Gli indirizzi devono essere indicati secondo un rapido recapito della corrispondenza all’indirizzo indicato e devono in ogni caso contenere tutte le indicazioni amministrative pertinenti, ivi compreso l’eventuale numero civico. È raccomandata l’indicazione del numero di fax e telefonico;

d) se il richiedente ha nominato un mandatario, il nome e l’indirizzo professionale del medesimo indicati secondo le prescrizioni di cui alla lettera c);

e) se del caso, l’indicazione che si tratta di una domanda divisionale e il numero della domanda anteriore del brevetto europeo;

f) nel caso di cui all’articolo 61 paragrafo 1 lettera b), il numero della domanda originale di brevetto europeo;

g) se la priorità di una domanda anteriore è rivendicata, una dichiarazione in tal senso nella quale è indicata la data di questa domanda e lo Stato nel quale o per il quale essa è stata depositata;

h) la firma del richiedente o quella del suo mandatario;

i) l’elenco dei documenti uniti alla richiesta. Questo elenco deve anche indicare il numero di fogli della descrizione, delle rivendicazioni, dei disegni e dell’estratto uniti alla richiesta;

j) la menzione dell’inventore, se questi è il richiedente.

 

Tra i documenti da allegare alla domanda di brevetto particolare importanza hanno:

  • la descrizione dell’invenzione;
  • le rivendicazioni;
  • I disegni.

Successivamente al deposito, l’Ufficio Brevetti Europeo esamina la domanda e, se rispondente alle condizioni richieste dalla Convenzione, le attribuisce una data di deposito. Se durante questo esame, l’Ufficio riscontra delle irregolarità rimediabili concede al richiedente la possibilità di porvi rimedio entro  un termine di due mesi. Quindi, se il richiedente non vi rimedia la domanda di brevetto è respinta.

3. Fase della ricerca

Assegnata la data di deposito alla domanda, la procedura prevede una fase di ricerca: in particolare l’Ufficio europeo brevetti esegue una ricerca tesa a verificare la novità dell’invenzione oggetto della domanda di brevetto.

Sulla base di detta ricerca l’Ufficio emette un parere in cui indica se l’invenzione sembra soddisfare o meno le condizioni di brevettabilità poste dalla Convenzione. Se l’esaminatore nel predetto parere solleva delle eccezioni in punto di brevettabilità è necessario che il titolare della domanda ne dia tempestiva risposta.

4. Registrazione e concessione del brevetto

Decorso il termine di 18 mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto, l’Ufficio Brevetti Europeo pubblica la domanda di brevetto sul bollettino europeo dei brevetti.

Successivamente, entro 6 mesi dalla avvenuta predetta pubblicazione il titolare può chiedere l’esame (c.d. di merito) della domanda pagando la relativa tassa di esame.

A questo punto, la pratica è assegnata ad un esaminatore, il quale esaminata la domanda di brevetto, la documentazione allegata e le eventuali repliche al parere emesso dall’Ufficio a seguito dell’attività di ricerca, decide se concedere o meno il brevetto. Per l’ipotesi in cui l’esaminatore fosse intenzionato a non concedere il brevetto, il titolare della domanda può inviare nuove osservazioni.

Quindi, se l’esaminatore ritiene che vi siano i presupposti di fatto e di diritto per la concessione del brevetto, Egli emette un parere favorevole (c.d. intention to grant) e lo comunica al titolare della domanda, il quale dovrà pagare entro 4 mesi la tassa di concessione e depositare una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali della procedura rispetto a quella originariamente scelta.

Successivamente, viene concesso il brevetto (attraverso il c.d. Decision to grant).

Quindi, entro 3 mesi dalla pubblicazione della Decision to grant, il brevetto deve essere convalidato in uno o più Stati aderenti alla Convenzione Europea sui brevetti liberamente selezionati dal titolare tra quelli designati nella domanda di brevetto.

In questo modo il brevetto europeo si sfalda in tanti brevetti nazionali valido esclusivamente nei singoli paesi designati e nei quali è stato effettivamente convalidato. In pratica la convalida avviene mediante il deposito di una traduzione del brevetto concesso nella lingua nazionale dello Stato e nel pagamento delle tasse nazionale. La convalida, in ogni caso, varia da Stato a Stato per cui risulta particolarmente consigliato rivolgersi a professionisti esperti della materia.

Successivamente alla concessione del brevetto la privativa deve essere mantenuta in vita pagando le relative tasse alle periodiche scadenze. Dopo la concessione del brevetto e la relativa nazionalizzazione, le tasse si pagano non più all’EPO, ma all’Ufficio brevetti nazionale.

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