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1. Brevetto Italiano

La normativa italiana in materia di brevetti distingue il brevetto per invenzione industriale (artt. 45 e ss. CPI)  dal brevetto per modello di utilità (artt. 82 e ss. CPI).

La principale differenza tra due tipologie di brevetto risiede nell’oggetto della privativa.

Infatti, i brevetti per invenzioni industriali riguardano, appunto, le invenzioni industriali. Mentre, i brevetti per modelli di utilità hanno ad oggetto nuovi modelli (prodotti) che conferiscono particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere.

Queste, tra le altre, le principali differenze tra le 2 tipologie di brevetti:

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BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI:

  • Oggetto: Prodotti e/o procedimenti;
  • Durata: 20 anni;
  • Ambito di tutela: maggiore.

BREVETTI PER MODELLI DI UTILITA’:

  • OGGETTO: solo prodotti;
  • Durata: 10 anni;
  • Ambito di tutela: minore rispetto al brevetto per invenzione industriale.

2. Cos'è il brevetto

E’ il titolo giuridico che conferisce al titolare il diritto esclusivo di attuare l’invenzione (riprodurre, utilizzare e trasferire ad altri) e di trarre profitto dalla stessa nel territorio dello Stato.

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3. Cosa puoi brevettare

Sono oggetto di brevetto per invenzione industriale, appunto, Le invenzione che:

Ai sensi dell’art. 2585 c.c.
  • nuove;
  • Atte ad avere applicazione industriale 
Art. 45 CPI
  • nuove;
  • implicanti un attività inventiva;
  • Atte ad avere un applicazione industriale.

4. Cosa si intende per invenzione

l’invenzione è comunemente definita come il risultato o l’idea nuova ed originale per la soluzione di un problema tecnico suscettibile di applicazione industriale.

L’invenzione è da distinguere dalla scoperta: infatti, mentre la prima crea un nuovo prodotto o un nuovo procedimento per raggiungere un risultato (quindi realizza cose nuove), la seconda fa soltanto emergere delle caratteristiche non conosciute allo stato ma comunque già esistenti (quindi non incide sulle cose modificandole o creandone delle nuove) .

Ai sensi dell’art. 45 CPI non sono considerate invenzioni brevettabili:

  1. Le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici;
  2. i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
  3. le presentazioni di informazioni;
  4. metodi di chirurgia, diagnostica o terapeutici applicati al corpo umano agli animali.

4.1 LE INVENZIONI POSSONO RIGUARDARE:

Il prodotto

In questo caso l’inventore avrà realizzato un nuovo prodotto e la sua brevettazione gli darà il diritto di vietare a terzi di produrre, usare mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione.

Quindi, l’invenzione di prodotto garantisce al titolare che l’ha brevettata il diritto di escludere i terzi dalla fabbricazione e dalla commercializzazione di prodotti di quel tipo, qualunque sia il procedimento che venga utilizzato per ottenere quel prodotto brevettato.

brevetto macchina caffè
Il procedimento

In questo caso l’inventore avrà realizzato una nuova procedura industriale o un nuovo metodo di lavorazione per la produzione di beni industriali e la sua brevettazione gli darà il diritto di vietare a terzi di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto ottenuto con il procedimento in questione.

 

brevetto procedimento
Il procedimento

In questo caso l’inventore avrà realizzato una nuova procedura industriale o un nuovo metodo di lavorazione per la produzione di beni industriali e la sua brevettazione gli darà il diritto di vietare a terzi di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto ottenuto con il procedimento in questione.

 

Dunque, se l’invenzione è l’oggetto del brevetto, c’ è da considerare che non tutte le invenzioni sono brevettabili. Difatti, la legge richiede che essa abbia dei precisi requisiti. Per un approfondimento si rinvia alla sezione requisiti di brevettabilità. 

5. I requisiti di validità del brevetto

Quali requisiti deve avere l’invenzione per poter essere brevettata?

  • Novità (art. 46 CPI);
  • Attività inventiva (art. 48 CPI);
  • Industrialità (art. 49 CPI);
  • Liceità (art. 50 CPI).
La novità è disciplinata dall’art. 46 CPI che statuisce:

Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

  1. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.
  2. E’ pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo designanti l’Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi. (71)
  3. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.

Per stato della tecnica si intende, quindi, l’insieme di tutte le informazioni, a vario titolo acquisibili, che formano la sapienza tecnologica accessibile al pubblico nel mondo intero del settore al quale appartiene l’invenzione nel momento in cui è depositata la domanda di brevetto (c.d. novità estrinseca).

Gli elementi che possono escludere il requisito della novità sono:

PREDIVULGAZIONE: Si verifica allorquando lo stesso inventore, prima del deposito della domanda di brevetto, porti a conoscenza di un numero indefinito di persone informazioni relative all’invenzione che ne permettono la realizzazione e la riproduzione a degli esperti del settore (trattasi di comunicazioni a terzi di dati o informazioni sull’invenzione ad es. illustrazione dell’invenzione in un pubblica conferenza o su una rivista).

L’art. 47 del CPI prevede specifiche ipotesi in cui la predivulgazione non fa venir meno il requisito della novità, in particolare:

  • una divulgazione dell’invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.
  • le comunicazioni di informazioni sull’invenzione sono fatte a terzi che sono vincolati da accordi di riservatezza.
  • la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.

ANTERIORITÀ: L’insieme di tutte le conoscenze, brevettate o meno, diffuse con qualsiasi mezzo prima della domanda di brevetto.

L’attività inventiva è disciplinata dall’art. 48 CPI che statuisce:

Un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell’articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l’apprezzamento dell’attività inventiva.

Ciò significa che l’invenzione non una mera applicazione di conoscenze già note  a persone esperte del ramo, ma essa dovrà avere degli elementi innovativi, appunto creativi, che rappresentino un progresso rispetto allo stato della tecnica attuale (c.d. novità intrinseca). Ciò significa che vi deve necessariamente essere un apporto, un contributo, quanto meno minimo dell’inventore, il quale determini un progresso della tecnica, cioè realizzi qualcosa che non poteva ricavarsi, in maniera semplice, dalle conoscenze già acquisite in quel settore sino a quel momento.

Per verificare la sussistenza del requisito dell’attività inventiva bisogna prendere in considerazione tre aspetti:

  • Non è richiesto un grado di originalità assoluto rispetto a qualsiasi precedente cognizione, essendo sufficiente che essa riguardi nuove implicazioni e nuovi usi di elementi già noti, associandoli o coordinandoli in modo da ottenere un risultato industriale nuovo, economicamente utile;
  • Il giudizio di originalità non deve essere assoluto, ossia, non deve riguardare ogni ambito scientifico, ma deve riferirsi al settore nel quale si intende sfruttare il trovato;
  • Si deve tener conto delle conoscenze di un tecnico medio del settore a cui appartiene l’invenzione. Ed, infatti, potrà ritenersi configurato il requisito in esame se detto tecnico, applicando le conoscenze e le idee conosciute, non avrebbe potuto realizzare l’invenzione.

Quindi, l’invenzione non richiede un grado di creatività ed originalità assoluto rispetto a qualsiasi precedente, ma è sufficiente che essa si concretizzi in un progresso di idee ed in un miglioramento della tecnica preesistente che risolva problemi industriali prima non risolti. 

L’industrialità è disciplinata dall’art. 49 CPI che statuisce:

Un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.

In altri termini, l’invenzione, per poter essere brevettata, deve avere ad oggetto un prodotto o un procedimento che deve poter essere fabbricato (per il prodotto) o comunque utilizzato ( per il procedimento) a livello industriale o artigianale. Quindi, l’invenzione dovrà essere riproducibile o utilizzabile in maniera infinita e costante. Si evidenzia che ai fini della valutazione della sussistenza o meno non sono rilevanti l’utilità dell’invenzione e/o la sua convenienza economica.

La liceità è disciplinata dall’art. 50 CPI che statuisce:

Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all’ordine pubblico o al buon costume.

L’attuazione di un’invenzione non può essere considerata contraria all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.

Quindi, secondo Codice della Proprietà industriale, il divieto in parola non riguarda l’invenzione in se, l’attuazione della stessa che non deve essere contraria all’ordine pubblico ed al buon costume, pena la non registrabilità del brevetto.

Ciò detto, in ogni caso, il rispetto dell’ordine pubblico e del buon costume non deve essere valutato con riferimento ad un asola disposizione di legge o amministrativa, ma con riferimento all’Ordinamento nel suo complesso.

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6. Procedura di Brevettazione

Per ottenere un brevetto è necessario depositare la relativa domanda.

Tale domanda si può presentare direttamente all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, on line o per posta, oppure, in alternativa, presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

La domanda deve avere ad oggetto una sola invenzione e deve indicare:

  • il titolo del trovato
  • la data del deposito,
  • la data di priorità (in caso sia rivendicata una priorità nazionale o estera)
  • i dati anagrafici dell’inventore
  • i dati anagrafici del richiedente
  • domicilio elettivo
  • eventuali domande collegate

Alla domanda di brevetto è necessario allegare la seguente documentazione:

  • la descrizione dell’invenzione;
  • Le rivendicazioni;
  • i disegni.
  • la versione in lingua inglese delle rivendicazioni per le sole invenzioni per cui non sia rivendicata la priorità di una precedente domanda; in alternativa, si devono corrispondere i previsti diritti di traduzione.

E’ doveroso considerare che prima di presentare una domanda di brevetto è particolarmente consigliato effettuare una ricerca di anteriorità.

Quindi, successivamente al deposito della domanda con tutti i suoi allegati, il dossier brevettuale è sottoposto ad un esame preliminare amministrativo e tecnico:

ciò è finalizzato a  verificare che tutta la documentazione relativa all’invenzione sia stata allegata e che le tasse di deposito siano state regolarmente pagate. L’eventuale integrazione dei documenti mancanti può avvenire sia spontaneamente sia su richiesta dell’Ufficio entro il termine di due mesi dalla data di ricezione del rilievo formale.

Se questa prima fase di esame ha esito positivo, l’UIBM inoltra la domanda all’ufficio competente (per l’Italia l’ufficio Europeo dei Brevetti) per la successiva fase della ricerca di anteriorità.

All’esito della ricerca, vengono trasmessi al titolare della domanda di brevetto il rapporto di ricerca ed un opinione scritta relativamente alla sussistenza dei requisiti di brevettabilità.

Qualora nell’opinione scritta vi siano dei rilievi sollevati dall’esaminatore, il titolare della domanda può trasmettere all’UIBM una replica contenente osservazioni o eventuali emendamenti alla descrizione e/o alle rivendicazioni entro ulteriori 3 mesi dalla scadenza dei 18 mesi di segretezza della domanda. 

Successivamente, la domanda di brevetto è sottoposta al c.d. esame di merito che mediamente avviene circa 24-30 mesi dalla di deposito della domanda. L’esame di merito si basa sulle risultanze della ricerca di anteriorità e sulle eventuali sulle controdeduzioni o modifiche alla documentazione brevettuale, fornite dal richiedente.

Quindi, l’iter si conclude, in caso positivo, con la concessione del brevetto o, in caso negativo, con il rifiuto della domanda. 

Contro il provvedimento di rifiuto è ammesso un ricorso entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di rifiuto.

Il brevetto per invenzione industriale ha una efficacia di 20 anni, a partire dalla data di deposito.

Ai sensi dell’art. 53 del CPI, i diritti di esclusiva sono conferiti con la concessione del titolo brevettuale. Gli effetti del brevetto però, decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.

Nel caso in cui il richiedente voglia che la domanda di brevetto abbia effetti nei confronti di un terzo determinato in data ancora antecedente, può notificargli la domanda di brevetto e, in questo caso, gli effetti della domanda nei confronti del soggetto notificato decorrono dalla data della notifica.

7. Diritto al Brevetto e Diritto di Brevetto

La normativa italiana attualmente in vigore precisa che l’attività di brevettazione ha natura di accertamento costitutivo (art. 2  CPI). Ciò, in estrema sintesi, significa che il rilascio del brevetto da parte del preposto Ufficio è la condizione essenziale affinché nascano i diritti allo stesso connessi.

Ciò detto, si consideri che concretizzatasi l’idea inventiva, dalla stessa ne scaturiscono immediate conseguenze giuridiche. Anzitutto, il diritto morale dell’inventore di essere riconosciuto come autore dell’invenzione, quindi, il c.d. diritto al brevetto.

Vediamoli nel dettaglio:

il diritto morale dell’inventore di essere riconosciuto autore dell’invenzione si traduce nel diritto dell’autore di essere designato come tale rispetto all’invenzione. Tale diritto prescinde dalla presentazione della domanda di brevetto, ossia, dal suo effettivo rilascio. E’, inoltre, un diritto personale e, pertanto, inalienabile ed intrasmissibile. Esso permane in testa all’autore anche dopo la scadenza del brevetto.

Ebbene, contrariamente a quanto si possa pensare, tale diritto ha delle conseguenze anche di ordine palesemente pratico. Difatti, è noto che l’inventore ha interesse ad essere designato come tale ogniqualvolta l’attribuzione della paternità dell’invenzione possa portargli dei vantaggi reputazionali che si possono traducono in benefici economici (es. la possibilità di accedere a posizioni lavorative di prestigio con conseguente adeguata retribuzione economica etc.).

Il diritto al brevetto è il diritto dell’autore di accedere alla protezione brevettuale (depositando la relativa domanda) e garantirsi il diritto di sfruttare l’invenzione in via esclusiva. Tale diritto, contrariamente al diritto morale, è trasmissibile.

Passiamo ora ad esaminare i diritti di brevetto:

Una volta concesso il brevetto, sorgono in capo all’inventore una serie di diritti patrimoniali afferenti allo sfruttamento commerciale dell’invenzione, appunto, i c.d. diritti di brevetto.

In particolare, i predetti diritti patrimoniali consistono nel diritto di attuare l’invenzione e di trarne profitto in via esclusiva in tutto il territorio dello Stato. Tuttavia, è da tenere presente che i diritti di esclusiva sono esercitabili sempre entro i limiti ed alle condizioni stabilite dal  Codice della Proprietà Industriale.

Il contenuto del diritto di esclusiva derivante dal brevetto assume una diversa consistenza a seconda se l’invenzione ha ad oggetto un prodotto, oppure, un procedimento.

Difatti, nel caso del prodotto: la brevettazione dell’invenzione concede al titolare le più ampie prerogative circa lo sfruttamento commerciale del trovato e, segnatamente, gli attribuisce le facoltà di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto tutelato.

Il termine “prodotto” viene inteso in maniera ampia, così da comprendere una macchina, uno strumento, un utensile, un dispositivo meccanico o elettronico e, financo, un composto chimico, una sequenza genetica, una proteina.

Le invenzioni di procedimento, invece, consistono generalmente in una serie preordinata di atti che mettono capo ad una tecnica di produzione o fabbricazione di beni, attuati all’interno di una macchina o di un impianto industriale. L’invenzione di procedimento può consistere, tuttavia, anche in un metodo di utilizzazione di uno o più strumenti tecnici (che possono essere noti o nuovi) al fine di offrire un dato servizio. Il legislatore sancisce che in questo caso, e conformemente a quanto previsto in via generale dall’art. 2586, comma 1, c.c. e dall’art. 66, comma 1, c.p.i., l’inventore ha il diritto di vietare ai terzi di applicare ovvero di utilizzare il procedimento brevettato.

 Affinché possa essere concessa la tutela, il procedimento in sé deve soddisfare i requisiti di brevettazione – ed essere, dunque, nuovo, originale e passibile di applicazione industriale – mentre non rileva la circostanza che sia a sua volta brevettabile il prodotto eventualmente realizzato per il tramite del detto procedimento.

Ebbene, da quanto sopra brevemente esposto, appare evidente che diritti di brevetto ed il diritto al brevetto sono tra loro strettamente connessi. Ciò è chiaramente desumibile dalle norme del Codice della Proprietà Industriale, le quali subordinano la validità del titolo rilasciato al termine della procedura di brevettazione, alla circostanza che la domanda di brevetto sia stata presentata dall’avente diritto e cioè dall’inventore o da un suo avente causa. In merito, è opportuno considerare che l’Ufficio brevetti non è in alcun modo tenuto alla verifica circa la legittimazione del richiedente a presentare la domanda di brevetto. Pertanto, può ben verificarsi la situazione in cui il non avente diritto presenti ed ottenga un diritto di brevetto che non gli spetta. In questi casi, sarà il giudice ordinario a pronunciarsi circa la titolarità dell’invenzione e alla legittimazione a presentare la relativa domanda di brevetto.

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