La normativa italiana attualmente in vigore precisa che l’attività di brevettazione ha natura di accertamento costitutivo (art. 2 CPI). Ciò, in estrema sintesi, significa che il rilascio del brevetto da parte del preposto Ufficio è la condizione essenziale affinché nascano i diritti allo stesso connessi.
Ciò detto, si consideri che concretizzatasi l’idea inventiva, dalla stessa ne scaturiscono immediate conseguenze giuridiche. Anzitutto, il diritto morale dell’inventore di essere riconosciuto come autore dell’invenzione, quindi, il c.d. diritto al brevetto.
Vediamoli nel dettaglio:
il diritto morale dell’inventore di essere riconosciuto autore dell’invenzione si traduce nel diritto dell’autore di essere designato come tale rispetto all’invenzione. Tale diritto prescinde dalla presentazione della domanda di brevetto, ossia, dal suo effettivo rilascio. E’, inoltre, un diritto personale e, pertanto, inalienabile ed intrasmissibile. Esso permane in testa all’autore anche dopo la scadenza del brevetto.
Ebbene, contrariamente a quanto si possa pensare, tale diritto ha delle conseguenze anche di ordine palesemente pratico. Difatti, è noto che l’inventore ha interesse ad essere designato come tale ogniqualvolta l’attribuzione della paternità dell’invenzione possa portargli dei vantaggi reputazionali che si possono traducono in benefici economici (es. la possibilità di accedere a posizioni lavorative di prestigio con conseguente adeguata retribuzione economica etc.).
Il diritto al brevetto è il diritto dell’autore di accedere alla protezione brevettuale (depositando la relativa domanda) e garantirsi il diritto di sfruttare l’invenzione in via esclusiva. Tale diritto, contrariamente al diritto morale, è trasmissibile.
Passiamo ora ad esaminare i diritti di brevetto:
Una volta concesso il brevetto, sorgono in capo all’inventore una serie di diritti patrimoniali afferenti allo sfruttamento commerciale dell’invenzione, appunto, i c.d. diritti di brevetto.
In particolare, i predetti diritti patrimoniali consistono nel diritto di attuare l’invenzione e di trarne profitto in via esclusiva in tutto il territorio dello Stato. Tuttavia, è da tenere presente che i diritti di esclusiva sono esercitabili sempre entro i limiti ed alle condizioni stabilite dal Codice della Proprietà Industriale.
Il contenuto del diritto di esclusiva derivante dal brevetto assume una diversa consistenza a seconda se l’invenzione ha ad oggetto un prodotto, oppure, un procedimento.
Difatti, nel caso del prodotto: la brevettazione dell’invenzione concede al titolare le più ampie prerogative circa lo sfruttamento commerciale del trovato e, segnatamente, gli attribuisce le facoltà di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto tutelato.
Il termine “prodotto” viene inteso in maniera ampia, così da comprendere una macchina, uno strumento, un utensile, un dispositivo meccanico o elettronico e, financo, un composto chimico, una sequenza genetica, una proteina.
Le invenzioni di procedimento, invece, consistono generalmente in una serie preordinata di atti che mettono capo ad una tecnica di produzione o fabbricazione di beni, attuati all’interno di una macchina o di un impianto industriale. L’invenzione di procedimento può consistere, tuttavia, anche in un metodo di utilizzazione di uno o più strumenti tecnici (che possono essere noti o nuovi) al fine di offrire un dato servizio. Il legislatore sancisce che in questo caso, e conformemente a quanto previsto in via generale dall’art. 2586, comma 1, c.c. e dall’art. 66, comma 1, c.p.i., l’inventore ha il diritto di vietare ai terzi di applicare ovvero di utilizzare il procedimento brevettato.
Affinché possa essere concessa la tutela, il procedimento in sé deve soddisfare i requisiti di brevettazione – ed essere, dunque, nuovo, originale e passibile di applicazione industriale – mentre non rileva la circostanza che sia a sua volta brevettabile il prodotto eventualmente realizzato per il tramite del detto procedimento.
Ebbene, da quanto sopra brevemente esposto, appare evidente che diritti di brevetto ed il diritto al brevetto sono tra loro strettamente connessi. Ciò è chiaramente desumibile dalle norme del Codice della Proprietà Industriale, le quali subordinano la validità del titolo rilasciato al termine della procedura di brevettazione, alla circostanza che la domanda di brevetto sia stata presentata dall’avente diritto e cioè dall’inventore o da un suo avente causa. In merito, è opportuno considerare che l’Ufficio brevetti non è in alcun modo tenuto alla verifica circa la legittimazione del richiedente a presentare la domanda di brevetto. Pertanto, può ben verificarsi la situazione in cui il non avente diritto presenti ed ottenga un diritto di brevetto che non gli spetta. In questi casi, sarà il giudice ordinario a pronunciarsi circa la titolarità dell’invenzione e alla legittimazione a presentare la relativa domanda di brevetto.