Brevetto per modello di Utilità
Scopri come depositare un brevetto per modello di utilità e tutelare la tua invenzione
Scopri come depositare un brevetto per modello di utilità e tutelare la tua invenzione
Nella sezione dedicata ai brevetti per invenzioni industriali abbiamo fatto cenno ai brevetti per modelli di utilità ed, in particolare, ivi abbiamo identificato la principale differenza tra le due specie di privative: ossia, l’oggetto delle stesse.
Segnatamente, abbia specificato che il brevetto per invenzione industriale concerne un invenzione che può essere un prodotto, ovvero, un procedimento.
Mentre, il brevetto per modello di utilità ha ad oggetto i nuovi modelli e, quindi, solo prodotti, atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti d’uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti (art. 82 CPI).
Il brevetto per modello di utilità ha dunque per oggetto la forma di un prodotto, nuova ed in grado di conferire una particolare funzionalità al prodotto a cui viene applicata, ed inoltre, deve essere suscettibile di applicazione industriale.
ll modello di utilità può rappresentare un utile strumento per proteggere gli aspetti tecnici innovativi di un prodotto che sarebbero esclusi dalla tutela brevettuale per mancanza di un sufficiente apporto inventivo.
Si tratta, in generale, di un miglioramento nella forma di un prodotto tale da conferirne un’utilità particolare o una maggiore efficacia d’uso.
Per ottenere un brevetto per modelli di utilità è necessario depositare la relativa domanda.
Tale domanda si può presentare direttamente all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, on line o per posta, oppure, in alternativa, presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.
La domanda di brevetto per modello di utilità è mantenuta segreta per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla data di deposito, ovvero, 90 giorni se il richiedente ha dichiarato di volerla rende immediatamente accessibile al pubblico. Decorsi i predetti termini l’Ufficio pubblica la domanda di brevetto con i relativi allegati.
Le domande di brevetto per modello di utilità sono sottoposte ad esame formale (finalizzato alla verifica del regolare pagamento delle tasse, designazione del titolare e dell’inventore) e non anche ad un esame sostanziale.
DURATA
Il brevetto per modelli di utilità ha una durata di 10 anni dalla data di deposito e non è rinnovabile.
TASSE
Allo scadere del quinto anno successivo al deposito, il brevetto per modello di utilità è soggetto al pagamento di una tassa di mantenimento in vita. Se il titolare omette di pagare la suddetta Egli decade dalla privativa e l’oggetto della stessa torna ad essere liberamente producibile da terzi.
Cosa hanno ad oggetto ?
L’art. 82 c.p.i. stabilisce che possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i modelli che consistano in particolari:
a) conformazioni (bi o tridimensionali);
b) disposizioni;
c) configurazioni;
d )combinazioni di parti.
purché siano:
Possono, dunque, costituire oggetto di una domanda di brevetto per modello di utilità solamente prodotti dotati di fisicità, materialità (quali appunto strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, macchine, apparecchiature, ecc.) purché atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego.
I modelli d’utilità tutelano creazioni industriali o intellettuali di carattere tecnico, ma non possono essere invocati per talune tipologie di innovazioni.
Tra le esclusioni si citano:
Posti i requisiti che un nuovo modello deve necessariamente avere per essere brevettato, in ogni caso, giova considerare che spesso non è facile distinguere i modelli di utilità dalle invenzioni, specialmente al momento della presentazione della domanda di brevetto. Per questi motivi, l’art. 84 comma 1 CPI consente a chi deposita il brevetto per invenzioni industriale di presentare contestualmente, presso l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti anche la domanda di brevetto per modello di utilità al fine di farla valere nel caso in cui la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte (c.d. deposito di domande alternative).
Inoltre un modello di utilità può essere convertito in un brevetto per invenzione, se l’oggetto da tutelare si dimostra tale per cui al suo posto avrebbe dovuto essere richiesto un brevetto, e viceversa.
Infatti, l’art. 84 comma 2 CPI statuisce che se oggetto della domanda è un modello di utilità, invece, che un’invenzione o viceversa, l’UIBM chiede alla parte interessata, assegnando un termine, di modificare la domanda che, in ogni caso, è efficace dalla data del primo deposito.
Ed, ancora, il terzo comma dell’art. 84 disciplina un ulteriore ipotesi di conversione della domanda disposta dall’Ufficio: ossia, quella in cui la domanda di brevetto per modello di utilità che contiene anche un’invenzione, o viceversa, deve essere scissa in due domande separate e, quindi, deve essere parzialmente convertita. Si tratta, in realtà di un correttivo alla violazione del principio di unità dell’invenzione (art. 161 CPI: “ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione”) per il caso specifico in cui la domanda contenga sia invenzioni industriali che modelli di utilità. La norma permette appunto di usufruire della procedura prevista dall’art. 161 c.p.i. per il deposito di domande divisionali.
Difatti, è bene tenere presente che non è possibile che lo stesso trovato inventivo sia oggetto di due privative, invenzione e modello di utilità.
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