Dunque, le vicende traslative e circolatorie dei brevetti possono sostanziarsi in atti inter vivos o mortis causa. Nell’ambito degli atti inter vivos, gli stessi possono essere a titolo gratuito o oneroso.
Le vicende traslative non possono avere ad oggetto il diritto morale, difatti, trattasi di un diritto personale e, pertanto, inalienabile ed intrasmissibile. Segnatamente, questo diritto potrà essere vantato, dopo la morte dell’inventore, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso (art. 62 CPI).
Di converso, possono essere oggetto di vicende traslative e circolatorie il diritto al brevetto ed i diritti di brevetto, ossia, quelle specie di diritti di natura squisitamente patrimoniale. In merito, occorre fare un ulteriore precisazione che dette vicende traslative possono esercitarsi sia prima del deposito della domanda di brevetto che dopo il deposito e la concessione della privativa. È chiaro che nel primo caso oggetto della vicenda traslativa sarà il diritto al brevetto, mentre, nel secondo caso i diritti di brevetto.
Posto l’inquadramento della tematica sopra in breve proposto, si evidenzia che le vicende circolatorie più frequenti nella pratica quotidiana sono: la cessione del brevetto e la concessione in licenza. Tuttavia, non infrequenti sono le situazioni in cui la circolazione dei diritti in questione non si limita a dette fattispecie, ma è parte di operazioni più complesse come ad esempio: il conferimento in società, la cessione di ramo d’azienda, fattispecie costitutive di diritti di garanzia, etc., in ogni caso, l’intero sistema circolatorio dei diritti in parola, avviene per il tramite dello strumento contratto.
Passiamo ora ad esaminare la fattispecie della cessione dei diritti sull’invenzione e sul brevetto.
Giova evidenziare che per cessione si intende il trasferimento a titolo definitivo della privativa a terzi e non la concessione di facoltà o relative autorizzazioni all’uso della privativa stessa, casistica, che si riscontra, invece, nel contratto di licenza. E’ chiaro che il trasferimento può avvenire per il tramite dei noti negozi giuridici della vendita, della donazione, della permuta, del legato, etc e, pertanto, si applicheranno le norme proprie di ciascuno dei predetti negozi giuridici con, ovviamente, la previsione regolamentare di taluni peculiari aspetti della materia brevettuale, quali, ad esempio, il tema della riservatezza da parte del cedente al fine di non pregiudicare il diritto al brevetto ceduto a terzi, allorquando, questi ultimi poi provvederanno alla proposizione della domanda di brevetto che, come è facile intuire, potrebbe avere esito infausto nel caso il cedente diffondesse particolari dell’invenzione.
Passando, invece, ad un breve esame della fattispecie concessione del brevetto in licenza: possiamo, anzitutto, rilevare che la sostanziale differenza con la cessione risiede nel fatto che, con la licenza, la titolarità della privativa resta in capo al licenziante, anche se non mancano realtà di cessione in cui le facoltà cedute sono cosi ampie da aprire una “considerazione” sulle effettive facoltà rimaste in capo allo stesso concedente.
Ciò detto, l’oggetto del contratto di licenza è sicuramente la cessione temporanea dei diritti di brevetto e, segnatamente, il diritto di sfruttamento dell’invenzione in via esclusiva, ossia, i diritti economici discendenti dalla fattispecie costitutiva del diritto conseguente al rilascio del brevetto. Ebbene, se con la licenza si trasferiscono temporaneamente i diritti di sfruttamento economico derivanti dal brevetto è chiaro che lo stesso deve essere stato già concesso, perché la concessione del brevetto è condizione costitutiva dei diritti di brevetto che, appunto, sorgono con il rilascio del titolo. Ne consegue che giammai oggetto del contratto di licenza può essere il diritto al brevetto. Particolare approfondimento merita la fattispecie di un invenzione oggetto di domanda di brevetto depositata, ma non ancora concesso.
La breve panoramica qui offerta in tema di trasferimento del brevetto consente di rilevare un dato: trattasi di una materia molto tecnica, che deve essere affidata ad avvocati effettivamente esperti e con comprovata esperienza. Gli Avvocati del nostro Studio hanno negli anni trattato numerosi casi che hanno consentito loro di approfondire ogni aspetto della tematica in parola. Per le operazioni di trasferimento dei tuoi brevetti, parlane con i nostri avvocati, lascia i tuoi dati utilizzando il form sottostante, sarai ricontattato a breve.