Copyright
Home » Copyright

Contenuti della pagina

1. Cosa protegge il diritto d'autore

Sono protette ai sensi della Legge sul diritto d’autore (L. n. 633 del 22.04.1941):

  1. Le opere dell’ingegno che hanno carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione;
  2. I programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata con L. 399 del 20.06.1978;
  3. Le banche dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale.

2. Cosa si intende per creativo

Contenuti della pagina

Il carattere creativo dell’opera rappresenta il presupposto di fatto per il riconoscimento della protezione dell’opera d’ingegno, ai sensi della normativa sul diritto d’autore.

Nell’attuale normativa, non si rinviene una definizione di carattere creativo, tuttavia, si ritiene che esso sussiste allorquando l’opera ha contemporaneamente originalità e novità, nel senso che essa deve distinguersi dalle opere dello stesso genere già diffuse in precedenza.

La giurisprudenza accoglie la tesi soggettiva del requisito della novità, difatti, essa afferma che, in materia di diritto d’autore, il concetto giuridico di creatività non coincide con quelli di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un’oggettività (quelle elencate nell’art. 1 L. 633/1941).

E’ sufficiente la sussistenza di un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore.

 

Sono protette, ad esempio, non solo le opere “letterarie” in senso stretto (poesia, narrativa, saggistica, etc.), ma anche quei testi in cui la parola sia utilizzata per comunicare dati informativi elaborati ed organizzati in modo personale ed autonomo dall’autore (Cass. Civ. 11953/1993).

L’opera, per essere protetta, deve avere quindi una forma espressiva. Non esiste dunque una tutela in senso assoluto per il pensiero creativo che esula da un formato organizzato riconoscibile.

La forma tutelata è sia quella “esterna”, come il testo di un’opera o la realizzazione di un quadro, sia la forma “interna”, intesa come l’organizzazione strutturata di certe idee, la trama di un libro, il rapporto tra più soggetti di un’immagine. Non sono invece protette le mere idee..

3. Opere protette

In particolare sono comprese nella protezione:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;

3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;

5) i disegni e le opere dell’architettura;

6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;

9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;

10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Trattasi di un elenco che, per pacifica giurisprudenza, non è tassativo.

4. Come si ottiene la protezione mediante copyright

Il diritto d’autore nasce con la creazione dell’opera.

A differenza di quanto accade con i brevetti o con i marchi, non è quindi necessario alcun tipo di deposito per ottenere riconoscimento del diritto d’autore.

È quindi sufficiente dimostrare di essere gli autori della stessa e di avere creato l’opera prima di altri. Proprio per facilitare la prova da offrire in merito alla paternità di un’opera, è vivamente consigliato effettuare un deposito dell’opera presso un ente che ne certifichi la data.

In Italia, questo ruolo è assunto essenzialmente dalla SIAE (non più in via esclusiva) presso la quale possono essere depositate una serie di opere, anche inedite.

La SIAE rilascia un’attestazione di avvenuto deposito nella quale viene assegnato un numero ed una data di deposito, ma non effettua alcun controllo sul contenuto di quanto viene depositato. Pertanto, se si procede a depositare presso la SIAE un’opera che non sia proteggibile ai sensi della Legge sul diritto d’Autore, con il deposito non si acquisterà alcun diritto neppure nel caso in cui il deposito venga accettato dalla SIAE.

5. I Diritti riconosciuti dalla Legge sul diritto d’autore

I diritto che sono riconosciuti dalla Legge 633/1941) all’autore dell’opera d’ingegno sono di due specie:

  • Diritti a contenuto patrimoniale;
  • Diritti morali d’autore.

Diritti a contenuto patrimoniale:

La Legge riconosce all’autore i seguenti diritti a contenuto patrimoniale:

  • pubblicare ed utilizzare l’opera in ogni forma e modo;
  • riprodurre l’opera, moltiplicandola con qualsiasi mezzo;
  • eseguire, rappresentare o recitare in pubblico;
  • diffondere, con mezzi di diffusione a distanza;
  • distribuire e commercializzare con qualsiasi mezzo;
  • tradurre, elaborare, trasformare l’opera;
  • noleggiare;
  • dare in prestito.

Il fatto che il diritto sia riservato all’autore significa che nessun altro potrà effettuare una o più delle attività sopra indicate senza il consenso dall’autore e, quasi sempre, senza corrispondergli il relativo compenso.

Diritti morali:

I diritti morali riconosciuti dalla Legge all’autore dell’opera sono:

  • I diritti di paternità dell’opera: comprende il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di figurare quale autore della stessa in ogni sua estrinsecazione.
  • Il diritto all’integrità dell’opera: comprende il diritto di opporsi ad ogni modifica dell’opera protetta che sia di pregiudizio morale all’autore.
  • Il diritto di inedito: comprende il diritto di decidere se pubblicare o meno l’opera.
  • Il diritto di pentimento: Il diritto dell’autore di ritirare l’opera dal commercio, laddove concorrano gravi ragioni morali, fatto salvo l’obbligo di indennizzo in favore di coloro che hanno acquistato i diritti di utilizzazione dell’opera.

6. Durata dei diritti

Il diritto di utilizzazione economica dell’opera dura per tutta la vita dell’autore e fino a settanta anni dopo la sua morte (art. 25 LA).

Una volta trascorso questo periodo le opere diventano di “pubblico dominio”. È possibile quindi pubblicare liberamente le opere di autori che siano deceduti da più di settanta anni.

Indipendentemente dai diritti di utilizzazione economica, anche dopo la cessione dei medesimi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

La legge sul diritto d’autore (art. 23) stabilisce che tali diritti sono esercitabili dagli eredi «senza limiti di tempo».

Pertanto, la pubblicazione di un’opera per la quale siano scaduti i diritti patrimoniali di autore è possibile a patto che non si leda l’onore dell’artista o non si crei pregiudizio alla sua reputazione nel qual caso gli eredi potrebbero intervenire a difesa dell’autore defunto.

7. Territorialità

L’art. 185 LA prevede che questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta e che si applica anche alle opere di autori stranieri, domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia.

Le convenzioni internazionali regolano la sfera di protezione della Legge sul diritto d’Autore agli autori stranieri.

In particolare, la Convenzione di Berna del 1886 prevede che i cittadini degli Stati aderenti alla Convenzione, che sono quasi tutti gli stati del mondo, devono godere una tutela analoga a quella offerta dallo Stato ai propri cittadini e che questa tutela deve avere delle garanzie minime.

Pertanto i cittadini di Stati aderenti alla Convenzione che utilizzino in Italia la propria opera godono della protezione offerta dalla Legge sul diritto d’Autore.

I diritti sui beni immateriali sono infatti regolati dalla Legge dello Stato di utilizzazione (art. 54, Legge 218/1995), per cui la Legge d’Autore italiana si applica alle opere che sono utilizzate nel territorio italiano.

8. Il deposito delle opere inedite c/o SIAE

Il deposito avviene presso la SIAE, ente che certificherà la data di deposito.

Si può depositare una qualsiasi opera dell’ingegno. In particolare è possibile depositare: romanzi, canzoni, racconti, poesie, copioni, trame, soggetti, opere audiovisive, software, banche dati, opere grafiche e, in generale, esemplari di opere dell’ingegno.

Di questo servizio si possono avvalere anche autori non iscritti alla SIAE e i cittadini stranieri.

Con il deposito di opera inedita si ottiene il notevole vantaggio di avere una prova certa sulla data di creazione dell’opera.

La lettera b) delle Condizioni di deposito prevede che «il deposito ha carattere privato ed è accettato dalla SIAE agli effetti di costituire una prova di esistenza dell’opera alla data di deposito».

Al depositante verrà invece rilasciato un attestato recante il numero di repertorio assegnato al deposito.

Il deposito ha una durata di 5 anni e può essere rinnovato alla scadenza per un uguale periodo salva la facoltà del titolare di ritirare in ogni momento l’opera.

Se alla scadenza il titolare non ritira l’opera o non rinnova il deposito la SIAE si ritiene autorizzata alla distruzione del materiale stesso.

Il deposito non dà alcun diritto per acquisire la qualità di associato alla SIAE o per la tutela dell’opera da parte della stessa. La SIAE non ha alcun compito di lettura, giudizio o collocamento del lavoro depositato, né alcuna responsabilità per eventuali plagi o utilizzazioni illecite.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Home » Copyright