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1. Deposito domanda di brevetto Internazionale

La domanda di brevetto c.d. internazionale può essere presentata presso la WIPO, oppure, presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che la trasmetterà alla WIPO. La domanda, tra gli altri elementi, deve indicare la designazione di uno più Stati contraenti nei quali si vuole che la stessa abbia efficacia. In occasione del deposito della domanda devono essere pagate la tassa di deposito e la tassa di ricerca.

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Effettuato il deposito della domanda di brevetto internazionale alla stessa è attribuito un numero di domanda e la data di deposito dalla quale inizia a decorrere l’esame della pratica.

Successivamente al deposito della domanda, l’Ufficio internazionale effettua una ricerca di novità ed emette un parere preliminare di concessione (written opinion).

Se il titolare della domanda lo richiede, Egli può ottenere un esame preliminare internazionale, questo permette un confronto con l’esaminatore che risulta essere particolarmente utile nell’ipotesi Egli sia del parere di concedere il brevetto.

All’esito della fase di esame viene emesso International Preliminary Exammination Report, il quale non è vincolante per gli Uffici brevetti nazionali nei quali la procedura proseguirà. Quindi, l’Ufficio internazionale provvede alla pubblicazione delle domande internazionali.

Chiusasi questa fase preliminare internazionale, l’iter prosegue innanzi agli Uffici brevetti dei singoli paesi designati secondo le norme procedurali del singolo Ufficio.

Dunque, tra i principali vantaggi connessi alla procedura di brevetto internazionale spicca quello per cui  è possibile depositare un’unica di domanda di brevetto che può avere efficacia in oltre 150 paesi al mondo con costi contenuti. Altro importante vantaggio sta nel fatto che si dispone di 30 mesi per identificare ed indicare i paesi nei quali effettivamente si intende tutelare la propria invenzione.

2. Fase della ricerca

Assegnata la data di deposito alla domanda, la procedura prevede una fase di ricerca: in particolare l’Ufficio europeo brevetti esegue una ricerca tesa a verificare la novità dell’invenzione oggetto della domanda di brevetto. Sulla base di detta ricerca l’Ufficio emette un parere in cui indica se l’invenzione sembra soddisfare o meno le condizioni di brevettabilità poste dalla Convenzione. Se l’esaminatore nel predetto parere solleva delle eccezioni in punto di brevettabilità è necessario che il titolare della domanda ne dia tempestiva risposta.

3. Pubblicazione della domanda di registrazione

Decorso il termine di 18 mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto, l’Ufficio Brevetti Europeo pubblica la domanda di brevetto sul bollettino europeo dei brevetti.

Successivamente, entro 6 mesi dalla avvenuta predetta pubblicazione il titolare può chiedere l’esame (c.d. di merito) della domanda pagando la relativa tassa di esame.

A questo punto, la pratica è assegnata ad un esaminatore, il quale esaminata la domanda di brevetto, la documentazione allegata e le eventuali repliche al parere emesso dall’Ufficio a seguito dell’attività di ricerca, decide se concedere o meno il brevetto. Per l’ipotesi in cui l’esaminatore fosse intenzionato a non concedere il brevetto, il titolare della domanda può inviare nuove osservazioni.

Quindi, se l’esaminatore ritiene che vi siano i presupposti di fatto e di diritto per la concessione del brevetto, Egli emette un parere favorevole (c.d. intention to grant) e lo comunica al titolare della domanda, il quale dovrà pagare entro 4 mesi la tassa di concessione e depositare una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali della procedura rispetto a quella originariamente scelta.

Successivamente, viene concesso il brevetto (attraverso il c.d. Decision to grant).

Quindi, entro 3 mesi dalla pubblicazione della Decision to grant, il brevetto deve essere convalidato in uno o più Stati aderenti alla Convenzione Europea sui brevetti liberamente selezionati dal titolare tra quelli designati nella domanda di brevetto.

In questo modo il brevetto europeo si sfalda in tanti brevetti nazionali valido esclusivamente nei singoli paesi designati e nei quali è stato effettivamente convalidato. In pratica la convalida avviene mediante il deposito di una traduzione del brevetto concesso nella lingua nazionale dello Stato e nel pagamento delle tasse nazionale. La convalida, in ogni caso, varia da Stato a Stato per cui risulta particolarmente consigliato rivolgersi a professionisti esperti della materia.

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