deposito Brevetto italiano

Scopri come depositare un brevetto italiano e tutelare la tua invenzione

1. Deposito domanda di brevetto Italiano

Per ottenere un brevetto italiano è necessario depositare la relativa domanda.

Tale domanda si può presentare direttamente all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, on line o per posta, oppure, in alternativa, presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

La domanda deve avere ad oggetto una sola invenzione e deve indicare:

  • il titolo del trovato
  • la data del deposito,
  • la data di priorità (in caso sia rivendicata una priorità nazionale o estera)
  • i dati anagrafici dell’inventore
  • i dati anagrafici del richiedente
  • domicilio elettivo
  • eventuali domande collegate

Alla domanda di brevetto è necessario allegare la seguente documentazione:

  • la descrizione dell’invenzione;
  • Le rivendicazioni;
  • i disegni.
  • la versione in lingua inglese delle rivendicazioni per le sole invenzioni per cui non sia rivendicata la priorità di una precedente domanda; in alternativa, si devono corrispondere i previsti diritti di traduzione.

E’ doveroso considerare che prima di presentare una domanda di brevetto è particolarmente consigliato effettuare una ricerca di anteriorità.

Quindi, successivamente al deposito della domanda con tutti i suoi allegati, il dossier brevettuale è sottoposto ad un esame preliminare amministrativo e tecnico:

ciò è finalizzato a  verificare che tutta la documentazione relativa all’invenzione sia stata allegata e che le tasse di deposito siano state regolarmente pagate. L’eventuale integrazione dei documenti mancanti può avvenire sia spontaneamente sia su richiesta dell’Ufficio entro il termine di due mesi dalla data di ricezione del rilievo formale.

Se questa prima fase di esame ha esito positivo, l’UIBM inoltra la domanda all’ufficio competente (per l’Italia l’ufficio Europeo dei Brevetti) per la successiva fase della ricerca di anteriorità.

All’esito della ricerca, vengono trasmessi al titolare della domanda di brevetto il rapporto di ricerca ed un opinione scritta relativamente alla sussistenza dei requisiti di brevettabilità.

Qualora nell’opinione scritta vi siano dei rilievi sollevati dall’esaminatore, il titolare della domanda può trasmettere all’UIBM una replica contenente osservazioni o eventuali emendamenti alla descrizione e/o alle rivendicazioni entro ulteriori 3 mesi dalla scadenza dei 18 mesi di segretezza della domanda. 

Successivamente, la domanda di brevetto è sottoposta al c.d. esame di merito che mediamente avviene circa 24-30 mesi dalla di deposito della domanda. L’esame di merito si basa sulle risultanze della ricerca di anteriorità e sulle eventuali sulle controdeduzioni o modifiche alla documentazione brevettuale, fornite dal richiedente.

Quindi, l’iter si conclude, in caso positivo, con la concessione del brevetto o, in caso negativo, con il rifiuto della domanda. 

Contro il provvedimento di rifiuto è ammesso un ricorso entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di rifiuto.

Il brevetto per invenzione industriale ha una efficacia di 20 anni, a partire dalla data di deposito.

Ai sensi dell’art. 53 del CPI, i diritti di esclusiva sono conferiti con la concessione del titolo brevettuale. Gli effetti del brevetto però, decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.

Nel caso in cui il richiedente voglia che la domanda di brevetto abbia effetti nei confronti di un terzo determinato in data ancora antecedente, può notificargli la domanda di brevetto e, in questo caso, gli effetti della domanda nei confronti del soggetto notificato decorrono dalla data della notifica.

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