La normativa italiana in tema di disegni e modelli corrisponde a quella europea, fatte salve alcune differenze i cui tratti principali proviamo qui ad evidenziare.
In primis, il territorio di efficacia della tutela offerta dalle norme. Il disegno o modello europea ha efficacia in tutti i 27 paesi dell’Unione Europa (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia ed Ungheria).
Il disegno o modello europeo ha carattere unitario, ossia, produce gli stessi effetti in tutto il territorio dell’Unione Europea. E, quindi, la registrazione, il trasferimento, la dichiarazione di nullità, oppure l’inibitoria all’uso adottati in un Paese dell’Unione hanno efficacia anche in tutti gli altri Paesi dell’Unione.
Per quanto concerne:
La normativa europea propone i medesimi principi sopra espositi in tema di disegni e modelli italiani.
La domanda di registrazione deve essere presentata presso l’Ufficio dell’unione Europea della Proprietà Intellettuale (con sede in Alicante, Spagna), oppure, mediante l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) con deposito esclusivamente in modalità cartacea. La domanda può essere presentata in una delle lingue ufficiali: francese, inglese, italiano, spagnolo e tedesco.
Successivamente al deposito della domanda, l’EUIPO effettua un esame della stessa finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti formali e di registrabilità, tuttavia non esegue un esame di merito sui requisiti di registrabilità.
La registrazione del modello o disegno dura complessivamente fino ad un massimo di 25 anni, tuttavia è necessario pagare alla scadenza di ogni singolo quinquennio la relativa tassa di mantenimento in vita della registrazione.