La normativa italiana (artt. 31 e ss. Codice della Proprietà Intellettuale) stabilisce che possono essere oggetto di registrazione in Italia come disegni e modelli “l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento”.
Quindi, è la forma esteriore dell’oggetto che assume particolare rilevo, difatti, con la registrazione la normativa vigente intende “premiare” la capacità del prodotto di farsi riconoscersi dal consumatore sul mercato, conferendo all’azienda un uso esclusivo / monopolistico di tale forma del prodotto.
E’ utile ricordare che con una sola domanda può essere chiesta la registrazione di più disegni e modelli, purché riconducibili alla stessa classe della classificazione internazionale di Locarno per i disegni e modelli.
Inoltre, se un disegno o modello oltre a possedere i requisiti per essere registrato, allo stesso, accresce l’utilità dell’oggetto al quale si riferisce, possono essere richieste contemporaneamente il brevetto per modello di utilità e la registrazione per disegno o modello.
I disegni e modelli sono registrabili se sono nuovi e hanno il carattere individuale.
In particolare, un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione.
Invece, un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione.
Occorre precisare che il requisito della novità non viene a mancare:
Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli:
Il diritto alla registrazione del disegno o modello spetta all’autore dello stesso o ai suoi aventi causa. Se gli autori del disegno o modello sono più di uno, il diritto alla registrazione spetta a ciascuno di essi.
La registrazione può essere effettuata sia da una persona fisica che giuridica italiana, ovvero, estera.
La domanda di registrazione deve essere presentata presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) in via telematica, ovvero, in alternativa presso le Camere di Commercio dislocati sul territorio.
L’UIBM esercita una verifica di ricevibilità della domanda di registrazione ed un esame di merito. Tuttavia, è importante sapere che l’UIBM non esercita alcuna ricerca di anteriorità volte ad accertare la novità del disegno o modello oggetto delle domande di registrazione ricevute.
La verifica di ricevibilità serve ad accertare che la domanda sia stata compilata negli elementi essenziali e che siano state pagate le tasse.
Comportano irricevibilità della domanda l’assenza di:
L’esame di merito è volto a verificare gli impedimenti assoluti alla registrazione:
La registrazione del modello o disegno è un attività essenziale per conseguire i diritto di esclusiva sul disegno o modello. Gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda con la relativa documentazione è resa accessibile al pubblico.
La registrazione del modello o disegno dura complessivamente fino ad un massimo di 25 anni, tuttavia è necessario pagare alla scadenza di ogni singolo quinquennio la relativa tassa di mantenimento in vita della registrazione.
È possibile rivendicare la priorità della prima antecedente domanda di disegno e modello presentata in uno stato membro della Convenzione di Parigi, entro 6 mesi dalla data di tale prima domanda.