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La Tutela del Concept Store

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Nelle pagine del nostro sito dedicate alla registrazione del marchio abbiamo accennato al fatto che, mediante la registrazione, il titolare del marchio acquisisce il diritto all’uso esclusivo dello stesso, con la conseguente possibilità di impedire a terzi di utilizzare marchi simili e/o identici al proprio.

Per una panoramica dei principali vantaggi che conseguono alla registrazione del marchio vi invitiamo a consultare l’apposita sezione sul nostro sito.

Ciò detto, per registrare validamente il marchio la legge richiede che lo stesso abbia tre principali requisiti:

  • la novità (art.12 Codice Proprietà Industriale);
  • la capacità distintiva (art.13 Codice Proprietà Industriale);
  • la liceità (art.14 Codice Proprietà Industriale).

Il focus

In questa sede proviamo ad effettuare un focus sulla capacità distintiva.

La Direttiva Europea 2008/95 all’art. 2 (cfr. anche art. 3 Direttiva Parlamento Europeo e Consiglio 2436/2015 del 16.12.2015) dispone che:

  • “Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.”

La normativa italiana dispone, all’art. 13 del Codice della Proprietà Industriale, che per la registrabilità e la validità del marchio il segno sia tale da indentificare il prodotto e/o servizio rispetto ad altri prodotti della stesa specie, posti sul mercato dai propri concorrenti.

L’art. 13 CPI stabilisce che non c’è carattere distintivo in due principali ipotesi:
  • i marchi che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
  • i marchi costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono.

Il diritto nel pratico

Posto l’inquadramento generale sopra riproposto, con questo focus il nostro Studio intende offrire una riflessione su una tematica molto attuale  e di particolare interesse per la categoria degli architetti e/o interior design, oltre, ovviamente, che per tutte le aziende, ossia:

Il concept store è registrabile come un marchio?

La tematica è stata oggetto di trattazione in una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea (Sentenza della Terza Sezione della Corte, 10/07/2014).

Il fatto

Apple Inc. aveva registrato come marchio, il layout del proprio negozio in taluni Stati degli Stati Uniti d’America.

Successivamente, avanzava richiesta di estensione del proprio marchio all’Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi (Deutsches Patent- und Markenamt), il quale rigetta la richiesta di registrazione del layout come marchio, assumendo come motivazione “che la rappresentazione degli spazi destinati alla vendita dei prodotti di un’impresa altro non sarebbe che la rappresentazione di un aspetto essenziale dell’attività di tale impresa… lo spazio di vendita rappresentato nella fattispecie non si distinguerebbe a sufficienza dai negozi di altri fornitori di prodotti elettronici.”

Successivamente, Apple Inc. propone dunque ricorso innanzi al Bundespatentgericht, che investe della questione la Corte di Giustizia Europea, la quale, sulla base dell’articolo 2 della Direttiva Europea 2008/95 (cfr. anche art . 3 Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2015/2436 del 16/12/2015), accoglie l’istanza di Apple Inc..

Difatti, ai sensi del suddetto articolo, per la registrazione del marchio è necessario che esso abbia taluni requisiti, ossia:

  • il marchio deve sostanziarsi in un segno;
  • il segno deve poter essere riprodotto graficamente;
  • deve essere idoneo a distinguere i prodotti e/o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

Nel caso preso in esame dalla Corte di Giustizia Europea, 10/07/2014, il Giudicante afferma quindi che il layout di un negozio, sicuramente soddisfa il primo ed il secondo requisito e, al contempo, asserisce che non si possa escludere a priori che lo stesso layout manchi del terzo requisito, in quanto quest’ultimo va valutato in concreto, cioè caso per caso.

In definitiva, la Corte di Giustizia Europea ribadisce che, in linea di principio, è possibile registrare come marchio il layout del negozio, in quanto i disegni – in questo caso, la rappresentazione che raffigura l’allestimento dello spazio di vendita –  rientrano tra le categorie di segni che possono essere riprodotti graficamente, qualora questi presentino le caratteristiche distintive richieste dalla Direttiva Europea 2008/95 (S.M.I.).                                                   

All’esito del procedimento, la Corte di Giustizia Europea (Sentenza della Terza Sezione della Corte, 10/07/2014) affermava il seguente principio di diritto:

la rappresentazione, con un semplice disegno privo di indicazioni delle dimensioni delle proporzioni, dell’allestimento dello spazio di vendita di prodotti può essere registrata come marchio per servizi consistenti in prestazioni che sono correlate a detti prodotti, ma che non costituiscono parte integrante della messa in vendita dei medesimi, a condizione che tale rappresentazione sia atta a distinguere i servizi dell’autore della domanda di registrazione da quelli di altre imprese….”

Quindi, in estrema sintesi, i precedenti giurisprudenziali sopracitati, ci consentono di affermare che il layout di un negozio, è registrabile come marchio a condizione che abbia una particolare capacità distintiva nei termini identificati dalla suddetta sentenza (Corte di Giustizia Europea, 10/07/2014).

Inoltre, a determinate condizioni detti layout possono essere tutelati anche mediante gli strumenti messi a disposizione dalla Legge sul Diritto d’Autore.

Avv. Diego Ballo

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