La procedura di brevettazione disciplinata dalla Convenzione sul Brevetto Europeo concernente, appunto, il brevetto europeo prevede la possibilità di proporre opposizione al brevetto. Segnatamente, entro 9 mesi dalla pubblicazione della menzione della concessione del brevetto nel Bollettino europeo dei brevetti chiunque può fare opposizione al brevetto europeo.
Ai sensi dell’art. 100 della predetta Convenzione, l’opposizione può essere fondata su 3 motivi specifici:
Una volta proposta l’opposizione, essa è esaminata dall’apposita divisione dell’Ufficio che, se ritiene sussistere almeno uno dei motivo tra quelli sopra indicati, può procedere alla revoca del brevetto. Diversamente, se l’Ufficio ravvisa infondati i motivi di opposizione decide di mantenere in vita il brevetto.
In Italia, di converso, non esiste una procedura di opposizione al brevetto da svolgersi innanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ma una volta concesso, sarà necessario esercitare, innanzi al Giudice ordinario, i rimedi giurisdizionali previsti dal Codice della Proprietà Industriale.
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