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1. Ricerche di anteriorità e pareri di brevettabilità

Nella sezione dedicata ai requisiti di brevettabilità abbiamo chiaramente evidenziato che un invenzione per essere brevettata deve avere le seguenti caratteristiche:

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Per quanto nello specifico attiene il requisito della novità ricordiamo che l’art. 46 CPI statuisce che “Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

  1. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.
  2. E’ pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto italiano o di domande di brevetto europeo designanti l’Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi. 
  3. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione”.

Ebbene, ma come si può capire se un invenzione è dotata del requisito della novità ?

Eseguendo una ricerca di anteriorità, ossia, un indagine tesa a verificare se l’invenzione che si intende brevettare è già compresa o meno nello stato della tecnica c.d. arte nota (prior art). Sul punto, giova considerare che, in linea di principio, l’invenzione è dotata del requisito della novità se non è compresa nello stato della tecnica.

Ma cosa si intende per stato della tecnica o arte nota (prior art) ?

L’art. 54 della Convenzione sul Brevetto Europeo definisce l’arte nota come tutto ciò che è reso accessibile al pubblico sotto forma di comunicazione orale o scritta, mediante l’uso o in qualsiasi altra modalità.

Quindi, in sintesi, per stato della tecnica si intende l’insieme di tutte le informazioni, in qualsiasi modo acquisibili, che formano la sapienza tecnologica accessibile al pubblico nel mondo intero del settore al quale l’invenzione appartiene nel momento in cui è depositata la domanda di brevetto.

Quindi, eseguita la ricerca di anteriorità, se l’invenzione non è compresa nello stato della tecnica esistente alla data di deposito della relativa domanda di brevetto, detta invenzione possiede il requisito della novità e, pertanto, sussiste il primo dei quattro requisiti richiesti dalla legge per la brevettabilità, come sopra indicati.

 

Provando ad estendere il campo di indagine, possiamo affermare che le ricerche sulla c.d. arte nota sono importanti, oltre per verificare la sussistenza del requisito della novità, anche per numerosi ulteriori motivi, quali, tra gli altri:

  • Evitare di reinventare un prodotto o un procedimento già inventato e brevettato con il rischio di investire tempo e danaro in un invenzione che, di fatto, può anche violare un brevetto altrui;
  • Determinare con la dovuta precisione l’ambito di tutela della propria invenzione nella specifica fase di redazione della domanda di brevetto (tema particolarmente importante in riferimento alle rivendicazioni).
  • Agevolare l’iter della procedura amministrativa di brevettazione;
  • Essere esaustivamente aggiornati sullo stato della tecnica di un determinato settore tecnologico;
  • Verificare lo stato legale ed amministrativo di un brevetto;
  • Monitorare l’andamento della procedura di concessione o di opposizione alla concessione di brevetti dei concorrenti e, quindi, disporre dei dati necessari anche per la proposizioni di attività utili a tutelare la propria invenzione.

Dunque, le ricerche di prior art hanno, tra le altre funzionalità sopra indicate, quella di compiere un indagine sul requisito della novità dell’invenzione e, quindi, determinare se il trovato oggetto di indagine possiede tale requisito ai fini della brevettabilità.

Tuttavia, come più nel dettaglio riportato nella sezione requisiti di brevettabilità del nostro sito, la normativa vigente esige che l’invenzione, oltre alla novità, abbia anche ulteriori caratteristiche per poter effettivamente essere oggetto di brevetto.

 In particolare, si ribadisce, trattasi di:

  • Attività inventiva (art. 48 CPI);
  • Industrialità (art. 49 CPI);
  • Liceità (art. 50 CPI).

Ebbene, il nostro Studio, oltre ad eseguire accurate ricerche di anteriorità, con l’ausilio dei più efficienti sistemi informatici presenti sul mercato, è in grado di fornire un esame completo dell’invenzione, al fine di verificare la effettiva brevettabilità della stessa e, quindi, rendere un parere circostanziato in merito.

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